Art. 114
Seconda Convenzione

Art. 114

84 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare: a) complessi di azioni di formazione, b) programmi di microprogetti, c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale. Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali. 2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si può ricorrere ad una procedura accelerata di decisione. 3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-114