Seconda Convenzione

Art. 111

In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunità dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all', paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all', paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati. 3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformità del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.
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