Seconda Convenzione

Art. 108

In vigore dal 13 gen 1981
1. Gli Stati ACP e la Comunità attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunità stessa. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunità per il finanziamento; c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunità; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità può fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficoltà incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni. 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica; b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorità nonché della loro conformità alle disposizioni della presente convenzione; d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parità delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 5. Spetta alla Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi. 6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure. b) Detto Comitato è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato. c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza. d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti: i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse; ii) esamina, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, le difficoltà specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica; iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'; iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all', per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli; vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato può convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi. f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviatagli dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'. 7. Purchè si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.
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