Seconda Convenzione

Art. 105

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attività agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonché nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunità può concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio. 2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese; b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché assistenza alle imprese nel periodo iniziale; c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico. 3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunità può acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP. 4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di: a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari; b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresì essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo I non appena tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento. c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attività e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese. 5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono. 6. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.
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