Seconda Convenzione
Art. 103
In vigore dal 13 gen 1981
1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale.
2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento.
3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento.
4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca può, conformemente alle disposizioni dell', concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-103