Seconda Convenzione
Art. 121
In vigore dal 13 gen 1981
1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed è responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all', egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità dei suddetti impegni ed ordinativi.
2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta pia vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, dà il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'.
3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell', paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.
Storico versioni
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