Seconda Convenzione
Art. 124
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non è retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-124