Seconda Convenzione
Art. 128
In vigore dal 13 gen 1981
Per favorire la più ampia partecipazione delle società degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione:
a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle
gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta
misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed
agli Stati ACP vicini nonché, per il deposito delle offerte,
termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato.
L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la
possibilità che la Commissione proponga allo Stato ACP
interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che
la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la
partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale;
b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del
10% nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.
Questa preferenza riservata alle sole imprese nazionali degli Stati
ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi
ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o più Stati ACP;
c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione
industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una
preferenza del 15% nel confronto con le offerte di qualità economica e tecnica equivalente.
Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli
Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.
Storico versioni
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