Seconda Convenzione
Art. 132
In vigore dal 13 gen 1981
La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunità, viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-132