Seconda Convenzione
Art. 127
In vigore dal 13 gen 1981
1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.
2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entità o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:
- la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione
privata;
- la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata;
- l'esecuzione in economia.
3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia può essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilità di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.
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