Seconda Convenzione

Art. 123

In vigore dal 13 gen 1981
1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione è riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non è residente. 2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo decide: a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale; b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonché dei risultati del loro esame; c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: l'offerta prescelta è la più bassa, essa costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso; d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata; e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c); l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi. 5. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico. b) A questo titolo, il delegato vista i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale. 4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali è designato. La relazione è inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 5. Il delegato collabora con le autorità nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione. 6. Il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunità. 7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi. b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformità dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'. 8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.
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