Seconda Convenzione

Art. 142

In vigore dal 13 gen 1981
1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. 2. Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo n. 2 della convenzione ACP-CEE di Lomè, nonché della dichiarazione comune relativa all' del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1 marzo 1980.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-142

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