Seconda Convenzione

Art. 145

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP. 2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all', paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all', punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 3. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-145

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