Seconda Convenzione
Art. 140
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una società di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parità di competenza, sarà data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia.
2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.
Storico versioni
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