Seconda Convenzione
Art. 152
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il finanziamento dei progetti e programmi può riguardare le
spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora
pienamente produttivi, purchè tali spese, specificate nella
proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione degli investimenti.
2. Speciale priorità è concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-152