Seconda Convenzione

Art. 154

In vigore dal 13 gen 1981
Allo scadere della presente convenzione: - gli stanziamenti di cui all' in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali; - gli stanziamenti di cui all' per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-154

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