Seconda Convenzione
Art. 154
124 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Allo scadere della presente convenzione:
- gli stanziamenti di cui all' in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali;
- gli stanziamenti di cui all' per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-154