Seconda Convenzione
Art. 151
In vigore dal 13 gen 1981
La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da
parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI
comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli
importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione.
Tale adeguamento è altresì applicabile, alle condizioni fissate
negli , in caso di accessione di Stati. ACP alla presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-151