Seconda Convenzione

Art. 151

In vigore dal 13 gen 1981
La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione. Tale adeguamento è altresì applicabile, alle condizioni fissate negli , in caso di accessione di Stati. ACP alla presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-151

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo