Seconda ConvenzioneTitolo IX

Art. 157

In vigore dal 13 gen 1981
1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. 2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-157

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