Seconda Convenzione›Titolo IX
Art. 157
199 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.
2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-157