Convenzione
Art. 37
In vigore dal 27 nov 1980
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito in conformità con le disposizioni dell':
1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all';
2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell';
3) le adesioni di cui all' e la data alla quale esse avranno effetto;
4) le estensioni di cui all' e la data alla quale esse avranno effetto;
5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli ;
6) le dichiarazioni menzionate negli ;
7) le denunce di cui all';
8) le riserve previste negli , e il ritiro delle riserve previsto nell'.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
(Seguono le firme).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-37