Convenzione

Art. 25

In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o d'approvazione di cui all'. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore: - per ogni Stato firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione; - per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento d'adesione; - per i territori ai quali la Convenzione è stata estesa conformemente all', il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica di cui al detto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-25

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