Convenzione
Art. 22
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, potrà dichiarare che la Convenzione verrà estesa a tutti i territori che essa rappresenta sul piano internazionale, oppure ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
In seguito, ogni estensione verrà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Basi.
Storico versioni
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