Convenzione
Art. 18
In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione sostituirà, nei rapporti tra gli Stati Parti a detta Convenzione, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 24 ottobre 1956.
Tuttavia, il paragrafo precedente non viene applicato allo Stato che, in virtù della riserva prevista nell', ha escluso l'applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona che non abbia compiuto il ventunesimo anno d'età e che non sia già stata coniugata.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-18