Convenzione
Art. 13
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente potrà, in conformità all', riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari:
1) tra coniugi e ex-coniugi;
2) nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'età e che non sia stata già coniugata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-13