Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente potrà, in conformità all', riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari: 1) tra coniugi e ex-coniugi; 2) nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'età e che non sia stata già coniugata.
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