Convenzione

Art. 8

In vigore dal 27 nov 1980
Nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 6, la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio è concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni. Il paragrafo precedente verrà anche applicato in caso di separazione legale e in caso di matrimonio dichiarato nullo oppure annullato.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-8

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