Convenzione

Art. 7

In vigore dal 27 nov 1980
Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore può contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalità comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-7

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