Convenzione
Art. 2
In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione regola solo i conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari.
Le decisioni emanate in applicazione della Convenzione non pregiudicano l'esistenza di una delle relazioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-2