Convenzione
Art. 1
In vigore dal 27 nov 1980
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando fissare delle disposizioni comuni relative alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti, Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni familiari, di parentela, di matrimonio oppure di affinità, ivi incluse le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio non legittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-1