Convenzione
Art. 10
In vigore dal 27 nov 1980
La legge applicabile all'obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
1) se, in quale misura ed a chi il creditore può richiedere gli alimenti;
2) chi ha diritto ad intentare una azione per ottenere gli alimenti e i termini per la instaurazione di tale azione;
3) i limiti dell'obbligazione del debitore, quando l'Ente pubblico che ha fornito gli alimenti al creditore richiede il rimborso della sua prestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-10