Convenzione
Art. 14
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente potrà, in conformità all', riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:
1) tra collaterali;.
2) tra affini;
3) tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio è stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di divorzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-14