Convenzione

Art. 11

In vigore dal 27 nov 1980
L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione può essere negata solo se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico. Tuttavia, anche se la legge applicabile prevede altrimenti, si deve tenere conto dei bisogni del creditore e dei beni del debitore nella determinazione dell'ammontare della prestazione alimentare.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-11

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