Convenzione

Art. 16

In vigore dal 27 nov 1980
Se la legge di uno Stato che ha, in materia di obbligazioni alimentari, due o più sistemi di legislazione d'applicazione territoriale o personale, - come in caso di riferimento alla legge della residenza abituale del creditore o del debitore oppure alla legge nazionale comune - si applicherà il sistema indicato dalle norme vigenti in detto Stato oppure, in mancanza di dette norme, il sistema con il quale gli interessati hanno dei più stretti legami.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-16

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