Convenzione

Art. 19

In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione non pregiudicherà gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è oppure sarà Parte e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-19

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