Convenzione
Art. 19
In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione non pregiudicherà gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è oppure sarà Parte e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-19