Convenzione

Art. 21

In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato che è divenuto membro della Conferenza solo dopo la Dodicesima sessione, o che appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una istituzione specializzata di detta Organizzazione, o che è Parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell', paragrafo primo. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-21

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