Convenzione

Art. 26

In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente all' paragrafo 1, anche per gli Stati che l'avranno successivamente ratificata, accettata o approvata oppure che vi avranno aderito. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Potrà essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avrà effetto solamente nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-26

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