Convenzione
Art. 28
In vigore dal 27 nov 1980
Se uno Stato contraente comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obblighi di alimenti:
1) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o all'autorità dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione;
2) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o alla autorità dello Stato richiesto deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione;
3) ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovrà essere interpretato come includente tutte le norme ed i principi appropriati di legge dello Stato contraente che disciplinano le unità territoriali che lo formano;
4) ogni riferimento alla residenza abituale del creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione.
Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che esso non applicherà una o più delle norme che precedono ad una ed a più disposizioni della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-28