Convenzione
Art. 32
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, può dichiarare che la Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a più di essi.
Tale dichiarazione avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'estensione avrà effetto nei rapporti fra gli Stati contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista nell', numero 4, non abbiano sollevato obiezioni all'estensione, e il territorio ed i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale o per i quali sarà stata fatta la notifica.
Tale obiezione potrà anche essere sollevata da qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'estensione.
Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Storico versioni
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