Convenzione
Art. 33
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente che comprenda due o più unità territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le unità territoriali suddette o soltanto ad una ed a più di esse e potrà, in qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unità territoriale alla quale si applica la Convenzione.
Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla data in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile all'unità territoriale in cui è stata pronunziata la decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-33