Convenzione
Art. 38
In vigore dal 27 nov 1980
Uno Stato contraente che desideri fare uso di una o più delle facoltà previste negli secondo paragrafo, 30 secondo e terzo paragrafo e 31, la notificherà al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in un secondo momento.
La designazione prevista al secondo paragrafo dell', e l'indicazione prevista al terzo paragrafo dell' saranno indicate nella notifica.
Ogni Stato contraente notificherà in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle dichiarazioni, delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-38