Convenzione

Art. 43

In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estenderà a tutti i territori che egli rappresenta sul piano delle relazioni internazionali, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. In seguito, ogni estensione del genere dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'estensione avrà effetto, per quanto concerne le relazioni tra gli Stati contraenti, dodici mesi dopo il ricevimento della notifica di cui all', numero 4, che non hanno sollevato obiezioni all'estensione e il territorio o i territori dei quali lo Stato in questione assicura le relazioni internazionali e rispetto al quale o ai quali la notifica sarà stata fatta. Tale obiezione può anche essere sollevata dagli Stati membri quando ratificano, accettano o approvano la Convenzione successivamente all'estensione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
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