Convenzione

Art. 42

In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato che sia divenuto membro della Conferenza dopo la Dodicesima sessione, o che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di tale Organizzazione, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, può aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformità all'. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Tale adesione avrà effetto solo per quanto concerne le relazioni tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni a tale adesione nei dodici mesi successivi al ricevimento, della notifica di cui al numero 3 dell'. L'obiezione potrà anche essere sollevata dagli Stati membri al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Ogni obiezione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-42

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