Art. 1
In vigore dal 27 nov 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-rd-1