Art. 1

In vigore dal 27 nov 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
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