Convenzione
Art. 45
In vigore dal 27 nov 1980
La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità al primo paragrafo dell', anche per quegli Stati che l'abbiano ratificata, accettata, approvata o vi abbiano aderito in data posteriore.
Essa sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni salvo denuncia
La denuncia dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni. Potrà essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo per quanto concerne lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Storico versioni
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