Convenzione
Art. 44
In vigore dal 27 nov 1980
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui al secondo paragrafo dell'.
In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:
- per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- per ciascuno Stato aderente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui all';
- per i territori ai quali la Convenzione e stata estesa in conformità all', il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui al suddetto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-44