Convenzione

Art. 39

In vigore dal 27 nov 1980
Le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle di ogni Convenzione bilaterale, della quale gli Stati contraenti sono Parti o lo diverranno in futuro, che contenga norme relative alle stesse materie, salvo che non sia diversamente convenuto tra le Parti di dette Convenzioni. La presente Convenzione non avrà alcun effetto sull'applicazione di altre Convenzioni multilaterali, delle quali uno o più Stati contraenti sono Parti o possono divenirlo in futuro, che contengano norme relative alle stesse materie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo