Convenzione

Art. 34

In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato potrà, non oltre il momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare una o più delle riserve previste nell'. Nessun'altra riserva sarà ammessa. Ogni Stato potrà anche, nel notificare una estensione della Convenzione in conformità all', formulare una o più di dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori contemplati dall'estensione. Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma precedente.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-34

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