Convenzione
Art. 36
In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità con l', primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata.
Ogni denuncia sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli altri Stati contraenti.
Storico versioni
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