Convenzione

Art. 35

In vigore dal 27 nov 1980
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore: - per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; - per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all'; - per i territori ai quali è stata estesa la Convenzione in conformità con l', il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel detto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-35

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